Tari, aree scoperte 
non assimilabili
L’ente comunale, nel riscuotere la Tari su aree scoperte attribuite al contribuente, non può sic et simpliciter applicarvi una tariffa analoga a quella prevista per le aree coperte, deducendone una assimilabilità di esse a locali magazzino o deposito, ma deve verificare quale sia il coefficiente applicabile in base alle caratteristiche fattuali e all’idoneità dell’immobile a produrre rifiuti. Sono le osservazioni della Cassazione nell’ordinanza n. 25244/2020, depositata lo scorso 10 novembre.
Dinanzi ai giudici provinciali e regionali della Campania, una società cooperativa aveva impugnato un avviso di pagamento della Tari, di circa 24.000 euro, sulla sola annualità 2016, notificatole dal comune di Caserta tramite il proprio concessionario per la riscossione. Con l’atto, l’ente tassava un’area della società di 3000 metri quadrati, applicando una tariffa, propria della categoria A/4, che la contribuente ha sempre contestato come riferibile unicamente ad autorimesse, depositi, magazzini e garage, e non ad aree scoperte come quella posseduta. In entrambi i gradi di merito la società soccombeva, avendo i giudici ritenuto che anche le aree scoperte potessero essere ricomprese sotto quella tariffa, potendo ben avere la medesima destinazione di rimesse e garage, ed essendo analogamente suscettibili di produrre rifiuti solidi. 
Di diverso avviso è stata però la Cassazione, la quale ha infatti accolto il ricorso di parte, oppostasi alla equiparazione su rappresentata. I supremi giudici hanno infatti riconosciuto all’ente territoriale un potere tecnico-discrezionale nell’individuare le aree tassabili e nell’applicarvi, secondo anche quanto previsto dai rispettivi regolamenti comunali, la tariffa più coerente con la natura del bene e la sua attitudine a produrre rifiuti. Ciononostante, tale discrezionalità deve tener conto delle peculiarità proprie di ogni fattispecie regolamentata e sottoposta a tariffa, nel rispetto dei principi di proporzionalità, necessarietà ed adeguatezza. L’area scoperta del caso di specie, tuttavia, pur se adibibile a parcheggio, non poteva essere semplicisticamente equiparata ad un’area coperta quale magazzino o rimessa, applicandovi la medesima tariffa Tari, pur se idonea a produrre rifiuti, poiché l’ente, nell’applicarla per assimilazione ad altre categorie, non si era rifatto ad alcuna stima realistica con la quale poter ponderare la capacità media di produzione dei rifiuti. Per tali motivi la Cassazione ha cassato la sentenza con rinvio alla Ctr campana per un nuovo esame nel merito.
Nicola Fuoco
(…) Il ricorrente deduce che, in conformità ai principi di diritto comunitario («chi inquina paga») il regolamento comunale deve prevedere una apposita sottocategoria per le aree scoperte adibite a parcheggio, avendo queste una propria peculiare potenzialità alla produzione di rifiuti, non potendosi equiparare ai fini della applicazione della tariffa ad altre categorie diverse quali depositi e magazzini.(…)
Il punto controverso è sempre quello della legittimità della tassazione delle aree scoperte (quale quella in oggetto) con la medesima tariffa applicabile a «depositi, magazzini, autorimesse, autolavaggi, garage». La legge non obbliga l’ente impositore a determinare in maniera rigorosamente omogenea e paritaria le tariffe in relazione agli immobili cui si riferisce il tributo, essendo l’amministrazione comunale titolare di un potere tecnico-discrezionale che deve necessariamente tenere conto delle peculiarità delle varie possibili fattispecie oggetto di regolamentazione in ragione delle caratteristiche del suo territorio e della produzione di rifiuti, è anche vero che una tale valutazione non può giungere a contraddire le finalità stesse e la ratio del tributo. Ratio all’evidenza strumentale alle finalità, consistenti nell’idoneità e necessità del gettito tributario a coprire i costi complessivi del servizio erogato, ripartendone ragionevolmente gli oneri in coerenza alla natura di tassa e con la quantità di rifiuti potenzialmente producibili dalle varie tipologie di beni e delle rispettiva capacità inquinante. La discrezionalità dell’ente territoriale (…) si deve basare su una stima realistica in ragione della caratteristiche proprie dell’imposizione; deve insomma concretamente rispettare, nell’esercizio di siffatta discrezionalità tecnica, il fondamentale e immanente principio di proporzionalità, incluse adeguatezza e necessarietà. L’area scoperta adibita a parcheggio, pur potendo essere qualificata come rimessa di autoveicoli, con rapporto di «species» a «genus» e dovendosi escludere l’esimente di cui all’art. 62, comma 2, del dpr 15 novembre 1993, n. 507 per inidoneità dell’area a produrre rifiuti, essendo la stessa luogo frequentato da veicoli e persone, potenzialmente idonea alla produzione di rifiuti (Cass. 2754/2012), non può essere totalmente equiparata all’area coperta. Ne consegue in accoglimento del ricorso la cassazione della sentenza impugnata e il rinvio alla Ctr della Campania in diversa composizione per un nuovo esame del merito e per la liquidazione delle spese anche del giudizio di legittimità.(…)